Acqua
Acque di falda, tutti liberi di inquinare per decreto
Inquinare le acque di falda si può, e il Governo Letta per decreto approva la contro-riforma alle bonifiche: chi inquina non pagherà più
Inquinare le falde acquifere si può e senza pagare le bonifiche. L’amara sorpresa era annidata nel Decreto del Fare e riscontrata dal WWF Abruzzo e poi rilanciata dai Movimenti per l’acqua che prontamente hanno diffuso un comunicato stampa in cui si denuncia che la qualità delle acque di falda viene messa a rischio per cui chi inquina non paga. Il Decreto del Fare è ora on Parlamento per essere poi convertito in Legge e prevede:
Nei casi in cui le acque di falda determinano una situazione di rischio sanitario, oltre all’eliminazione della fonte di contaminazione ove possibile ed economicamente sostenibile, devono essere adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione.
Ma come rileva lo stesso WWF Abruzzo il Decreto va ben oltre e nell’art.41 anche se vi è conclamato impatto sulla salute dei cittadini ma vi è anche insostenibilità economica si può lasciare tutto com’è; al massimo si tratteranno le acque inquinate e neanche senza andare troppo di fretta. Per gli agenti inquinanti, poi, è sufficiente ridurli o attenuarli :
Pertanto se si passa da valori 1000 volte superiori ai limiti a “solo” 500 volte le soglie, un’azienda potrebbe dire di aver rispettato il dettato del Decreto?
In sostanza il Governo Letta prevede l’azzeramento di bonifica delle falde acquifere poiché queste possono essere effettuate solo se convengono economicamente (e una bonifica non conviene mai) a chi ha inquinato anche se sussiste un rischio sanitario.
Ricorda il Coordinamento Romano Acqua pubblica che:
In Italia circa il 3% del territorio è gravemente inquinato e classificato nei Siti di Interesse Nazionale per le Bonifiche in cui gli interventi sono gestiti direttamente dal Ministero dell’Ambiente. In realtà oltre a queste situazioni estreme (da Priolo a Bussi, passando per Taranto, Brindisi, Brescia ecc.) si aggiungono una miriade di siti inquinati o potenzialmente inquinati sparsi su tutto il territorio nazionale la cui procedura di bonifica nella stragrande dei casi viene seguita dai comuni (si stimano in diverse migliaia, da discariche incontrollate a pozzi inquinati).
Già lo studio SENTIERI dell’Istituto Superiore di Sanità ha portato alla luce quanto l’inquinamento possa danneggiare la vita delle persone analizzando ben 37 siti inquinati.
L’appello del Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua viene rivolto ora al ministro per l’Ambiente Andrea Orlando affinché sia rivista tutta la questione e l’appello viene esteso anche ai parlamentari:
Il Forum metterà in campo una serie di iniziative per contrastare quest’attacco all’accesso all’acqua potabile che l’ONU ha sancito essere un diritto umano, essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani.
I due articoli del Decreto anti bonifiche:
ARTICOLO 41.
(Disposizioni in materia ambientale).
1. L’articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
« ART. 243. (Gestione delle acque sotterranee emunte) 1. Nei casi in cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di rischio sanitario, oltre all’eliminazione della fonte di contaminazione ove possibile ed economicamente sostenibile, devono essere adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione conformi alle finalità generali e agli obiettivi di tutela, conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti dalla parte terza.
2. Gli interventi di conterminazione fisica o idraulica con emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate sono ammessi solo nei casi in cui non è altrimenti possibile eliminare, prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio sanitario associato alla circolazione e alla diffusione delle stesse. Nel rispetto dei princìpi di risparmio idrico di cui al comma 1, in tali evenienze deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito stesso o ai fini di cui al comma 6.
3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l’immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.
4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 104, ai soli fini della bonifica delle acque sotterranee, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso
acquifero da cui sono emunte. Il progetto previsto all’articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantita tive delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione e reimmissione. Le acque emunte possono essere reimmesse, anche mediante reiterati cicli di emungimento e reim missione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso, previo trattamento in un impianto idoneo che ne riduca in modo effettivo la contaminazione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze.
6. In ogni caso le attività di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 devono garantire un’effettiva riduzione dei carichi inquinanti immessi nel l’ambiente; a tal fine i valori limite di emissione degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque di falda contaminate emunte sono determinati in massa.».ARTICOLO 9.
(Accelerazione nell’utilizzazione dei fondi strutturali europei).
2. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall’ordina mento dell’Unione europea per i casi di mancata attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei e di sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti, relativamente alla programmazione 2007-2013, lo Stato, o la Regione, ove accertino ritardi ingiustificati nell’adozione di atti di competenza degli enti
territoriali, possono intervenire in via di sussidiarietà, sostituendosi all’ente inadempiente secondo quanto disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo.
3. Le amministrazioni competenti all’utilizzazione dei diversi fondi strutturali, nei casi in cui riscontrino criticità nelle procedure di attuazione dei programmi, dei progetti e degli interventi di cui al comma 2, riguardanti la programmazione 2007-2013, convocano una Conferenza di servizi al fine di individuare le inadempienze e accertarne le eventuali cause, rimuovendo, ove possibile, gli ostacoli verificatisi.
4. Ove non sia stato possibile superare le eventuali inadempienze nel corso della Conferenza di servizi di cui al comma 3, le ammi nistrazioni, per la parte relativa alla propria competenza, comunicano all’ente territoriale inadempiente i motivi di ritardo nell’attuazione dei programmi, progetti e interventi di cui al comma 2 e indicano quali iniziative ed atti da adottare. In caso di ulteriore mancato adempi- mento, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, l’amministrazione dello Stato, sentite le Regioni interessate, adotta le iniziative necessarie al superamento delle criticità riscontrate, eventualmente sostituendosi all’ente inadempiente attraverso la nomina di uno o più commissari ad acta.