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Energia

Verifiche degli impianti elettrici: chi ha l’obbligo e con quale periodicità? 

casa con impianto solare

L’articolo 86 del D.Lgs. 81/2008 impone nel contesto lavorativo l’obbligo di garantire che gli impianti elettrici e i sistemi di protezione dai fulmini siano sottoposti a controlli periodici.

Questi controlli devono essere eseguiti in conformità con le norme di buona tecnica e la normativa vigente, per verificare lo stato di conservazione e l’efficienza degli impianti ai fini della sicurezza. Inoltre, è obbligatorio documentare formalmente tutti i controlli e le verifiche effettuate.

Nello specifico, secondo la CEI 64-8/6 (il capitolo specifico della serie di norme che si occupa delle verifiche sugli impianti elettrici fino a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua), tali verifiche sono un insieme di operazioni finalizzate ad accertare che l’impianto sia conforme alle prescrizioni tecniche stabilite.

In cosa consistono i controlli periodici?

La verifica periodica degli impianti che risultano essere soggetti al D.P.R. 462 del 2001 consiste in vari check e deve essere effettuata ogni cinque anni.

Innanzitutto, è necessario effettuare il controllo della documentazione concernente l’impianto, come ad esempio le dichiarazioni di conformità, la denuncia, il progetto dell’impianto e i precedenti verbali di verifica dello stesso. Ancora, è necessario effettuare la prova di continuità dei conduttori di terra e di protezione, nonché le prove strumentali di corretto funzionamento degli interruttori differenziali (ovvero i salvavita) i quali rientrano tra le apparecchiature elettriche di bassa tensione.

È necessario altresì controllare la misura della resistenza di terra, la misura dell’impedenza dell’anello di guasto (ove presente ovviamente) e la misura delle tensioni di contatto e di passo, anche in questo caso, se presenti. All’esito della verifica periodica dell’impianto elettrico, viene rilasciata un’apposita certificazione.

Chi deve eseguire i controlli?

I controlli previsti dall’articolo 86 del Testo Unico sulla sicurezza rientrano nella manutenzione ordinaria e possono essere svolti da un tecnico che il datore di lavoro ritiene capace. Questo professionista può essere il responsabile tecnico di un’azienda certificata secondo il D.M. 37/08, personale tecnico interno, oppure un tecnico esterno.

È fondamentale, ad ogni modo, che tali controlli siano effettuati da personale qualificato e competente, specialmente per quanto riguarda la verifica degli impianti elettrici e dei sistemi di protezione contro le scariche atmosferiche. Gli interventi sugli impianti che vanno oltre la manutenzione ordinaria devono essere eseguiti, invece, esclusivamente da un’impresa installatrice o da un ufficio tecnico interno abilitati secondo il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37.

Questo garantisce che tutte le operazioni siano conformi alle normative vigenti e che gli impianti mantengano elevati standard di sicurezza.

La manutenzione obbligatoria degli impianti elettrici degli edifici privati

La manutenzione obbligatoria degli impianti elettrici non riguarda solamente gli ambienti di lavoro ma anche gli edifici privati. Infatti, anche per quanto concerne la gestione degli impianti elettrici casalinghi, grava sui proprietari gli obblighi di manutenzione ai sensi del Decreto 22 gennaio n. 37 del 2008.

Questo, all’art. 8 comma 2, stabilisce che il proprietario dell’impianto è tenuto ad adottare le misure necessarie per la conservazione delle caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dell’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.

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